Ritorno velocemente sull’argomento della firma grafometrica affrontato in un mio post di pochi giorni fa dal momento che su questo interessante tipo di firma è intervenuto l’avvocato Andrea Lisi, presidente ANORC, il quale ha sgombrato il campo da ogni dubbio circa la sua validità legale; rimandando all’articolo di Lisi per una trattazione più esaustiva riporto un passaggio che mi sembra dirimente (il grassetto è mio; n.d.r.):
Questo tipo di firma [la biometrica grafometrica, n.d.r.] può certamente essere sussumibile nel genus ampio della firma elettronica avanzata […]. Ma, in verità, questa tipologia di firma costituisce più propriamente una categoria a sé stante e deve ritenersi riconosciuta nell’ordinamento giuridico italiano proprio perché già prevista dal nostro codice civile: essa è semplicemente una firma autografa riversata non su un foglio di carta, ma associata indissolubilmente a un documento informatico, a patto che esso abbia i requisiti tipici previsti per garantire la forma scritta ai sensi dei già citati artt. 20 e 21 del CAD. Quindi, pur con una specifica attenzione alle problematiche tipiche della corretta formazione del documento informatico, della corretta conservazione dell’oggetto informatico contenente documento e dati di firma biometrica e con una particolare considerazione alle delicate questioni di sicurezza e privacy che la protezione del dato biometrico comporta, possiamo affermare che la firma autografa digitale o grafometrica può trovare le ragioni giuridiche per una sua autonoma esistenza e validità nei principi generali del nostro ordinamento
In altri termini dal punto di vista legale non esistono motivi ostativi all’utilizzo della firma grafometrica; anche Lisi evidenzia alcune problematicità inerenti le modalità di formazione del documento e soprattutto la sua conservazione dal momento che esso contiene la firma, ritenuto dato sensibile e pertanto soggetto alla normativa sulla Privacy.
Da parte mio sottoscrivo in pieno e ribadisco come tutto sia risolvibile con un approccio “archivistico” di ampio respiro, l’unico in grado di risolvere le problematiche già evidenziate, ovvero: a) definizione di rigorose procedure di utilizzo di questi strumenti di nuova generazione, b) necessità di uploadare e sincronizzare costantemente i documenti con essi creati (e firmati) nei server presenti nei (minimo due) data center => c) realizzati in siti geograficamente distanziati e di proprietà dell’organizzazione.
Posted by Ancora sulla firma grafometrica | Firma Elettronica Avanzata | Scoop.it on giugno 11, 2012 at 8:05 am
[…] background-position: 50% 0px ; background-color:#222222; background-repeat : no-repeat; } memoriadigitale.wordpress.com – Today, 2:05 […]
Posted by iNotebook, a cavallo tra carta e digitale « Memoria digitale on febbraio 5, 2013 at 12:48 am
[…] proseguire e condurre a termine; in secondo luogo si aprono interessanti prospettive in fatto di firma grafometrica ed è su questo che voglio soffermarmi un istante. Targus non dice se vengono memorizzate anche le […]
Posted by Autenticazione grafometrica tra privacy ed esigenze di conservazione: è vera semplificazione? | Memoria digitale on marzo 28, 2013 at 11:39 PM
[…] dallo stesso Garante), e delle riflessioni dell’avvocato Lisi che avevo riportato in un altro mio post di qualche tempo fa non sarebbe più naturale, oltre che economicamente vantaggioso, sottoscrivere (e non solo […]