Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali sono state recentemente pubblicate le motivazioni, di fatto e di diritto, sulla scorta delle quali il Garante medesimo autorizza il gruppo bancario Unicredit, che aveva avanzato apposita istanza nell’ottica di migliora e snellire i propri servizi, a “trattare” i dati biometrici derivanti dalle firme dei propri clienti.
La lettura del dispositivo offre molteplici spunti di riflessione:
1) in primo luogo va precisato che il Garante ammette il trattamento dei dati biometrici non già per operazioni di sottoscrizione digitale bensì per quelle di autenticazione (= verifica dell’identità della persona che si presenta allo sportello), autenticazione che avviene mediante comparazione (matching) tra la firma apposta al momento su tablet e quelle conservate come “modello” in una apposita base di dati
2) in secondo luogo è interessante osservare come a) nella fase iniziale di enrollement vengano acquisite, da ciascun cliente, ben 6 firme (ciò al fine di crearsi un “profilo medio” di come un individuo firma) ma anche come b) successivamente il sistema sia in grado di “tracciare” l’eventuale processo di modifica nel tempo del modo in cui il cliente scrive (questa dinamicità, per inciso, preoccupa il Garante in quanto potrebbe rivelare aspetti comportamentali dell’individuo)
3) le misure tecnologiche di sicurezza sono molteplici: crittografia tanto al momento della firma quanto in quello del trasferimento dei dati; NON residenza della firma all’interno del tablet (che funge da mero “supporto” di scrittura, definito signpad) bensì in database dedicati all’interno di server siti sul territorio nazionale; conservazione dei dati di log
4) la conservazione dei dati biometrici relativi alla firma dura fintantoché è instaurato il rapporto tra il cliente e la banca; una volta venuto a cessare quest’ultimo c’è l’obbligo della loro cancellazione immediata (al netto di tempi tecnici ed eventuali contenziosi legali pendenti).
Personalmente, pur trovando la maggior parte di queste prescrizioni comprensibili, mi chiedo se esse non siano eccessive e rischino di annullare tutti i potenziali vantaggi. Ad esempio, pur avendo io già a suo tempo espresso perplessità sull’affidabilità del “sistema tablet” nel suo complesso, ritengo che la firma biometrica su tavoletta dovrebbe permettere di sottoscrivere un documento e non ridursi a mero strumento preliminare di verifica dell’identità del cliente (verifica che, beninteso, va fatta)! Che senso ha effettuare l’autenticazione con firma biometrica per poi sottoscrivere le successive operazioni bancarie attraverso strumenti quali le smart card che di certo non brillano per praticità?
Mi pare che in un simile sistema i grattacapi crescano esponenzialmente: infatti, non fossero bastate tutte le preoccupazioni derivanti dalla conservazione dei certificati, delle marche temporali, etc. ci si trova ora a dover conservare per un arco temporale indefinito (quale può essere la durata del rapporto che si instaura tra una banca ed i suoi clienti) pure quelli biometrici relativi alle firme!
Anche alla luce della “Guida alla Firma Digitale” predisposta dall’allora CNIPA, versione 1.3 dell’aprile 2009 (citata dallo stesso Garante), e delle riflessioni dell’avvocato Lisi che avevo riportato in un altro mio post di qualche tempo fa non sarebbe più naturale, oltre che economicamente vantaggioso, sottoscrivere (e non solo autenticare) su tablet, concentrando su questo gli sforzi di conservazione?
28 Mar